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Whistleblowing

1. PREMESSA
La Dir.UE 2019/1937 “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n°24/2023 “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. La disposizione di legge incentiva la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni illeciti, all’interno di Enti pubblici e privati, tramite una procedura per la segnalazione delle irregolarità.

Con il termine “whistleblowing” si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell’integrità dell’ente e/o società e fondata su elementi precisi e concordanti di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni/attività svolte, con il rilievo di condotte illecite o di violazioni inerenti: al Codice Etico, al Modello Organizzativo 231, alle procedure interne e alla disciplina esterna comunque applicabile alla società. Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del soggetto segnalante (whistleblower) o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici o colleghi, dove occorre far riferimento alla disciplina e alle procedure giuslavoristiche.

In linea generale, il CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE esorta i dipendenti e i collaboratori a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo.

2. SCOPO
Il presente documento si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni anche in forma anonima.

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Le segnalazioni devono: essere in buona fede, essere circostanziate, risultare facilmente verificabili, assumere spirito di responsabilità.
AMBITO DELLE SEGNALAZIONI
l "whistleblowing" e il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.
Il CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE, sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha implementato un sistema atto a ricevere e gestire segnalazioni di azioni, fatti o situazioni che possano costituire condotte illecite rispetto a:
- Legislazione Vigente;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Igs 231/01;
- Presunte violazioni di normative e leggi nello svolgimento delle attività lavorative che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società.
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

La Procedura Whistleblowing adottata dal CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE intende:
- garantire la riservatezza del segnalante e nello spirito della norma, tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni;
- promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire agli Organi Sociali e di Controllo del CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE di essere informati su fatti o condotte contrarie ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.
Nella presente procedura sono individuati:
- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nonché i requisiti che le segnalazioni devono prevedere per poter essere prese in considerazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di istruttoria ed eventualmente di investigazione nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la riservatezza dei dati personali del/della Segnalante e della fattispecie oggetto di segnalazione;
- i protocolli attivati per garantire la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato;
- i protocolli attivati per garantire il divieto di ritorsioni e il divieto di discriminazione nei confronti del soggetto Segnalante.
Il documento ha, infine, l'obiettivo di garantire che le attività di gestione della Segnalazione siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 24/2023 (Decreto Legislativo in materia di whistleblowing) e più in generale alle Leggi ed ai regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale.
La presente Procedura è stata redatta facendo riferimento a:
- D.lgs n. 24 del 10/3/2023 - Attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e delle normative nazionali
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
Per quanto non trattato esplicitamente dalla presente Procedura e/o per l'interpretazione si fa riferimento al D.Lgs 24/2023


3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire gli elementi utili per consentire di procedere alle appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione devono contenere i seguenti elementi:
- generalità del soggetto segnalante;
- la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- le generalità che consentano di identificare il soggetto segnalato;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto;
- ogni altro dato utile che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.


4. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Il CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE mette a disposizione un apposito modello allegato al presente documento.
La segnalazione va indirizzata al Responsabile Compliance, il quale si avvale del supporto dei Sig.ri Soci per la gestione delle segnalazioni, e deve avere seguire queste modalità alternative tra loro:
- invio del modello compilato all’indirizzo dedicato di posta elettronica whistleblowing@bonificamarche.it l’oggetto della Mail deve essere composto con la sintassi “all’attenzione del Responsabile Compliance OdV – segnalazione ex D.Lgs. 24/2023” (le segnalazioni giunte tramite PEC, sprovviste di scansione del documento di riconoscimento, sono trattate come anonime);
- a mezzo del servizio postale, in un plico chiuso senza mittente che rechi all’esterno la dicitura “segnalazione riservata” all’indirizzo “CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE - c/a Responsabile Compliance - via Molino Nuovo n. 9 – 63845 Ponzano di Fermo (FM)”. Per separare i dati identificativi del soggetto segnalante dalla segnalazione è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con la fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Recapitato il plico ed esaminato, la documentazione viene archiviata sotto chiave in apposito fascicolo;
- in forma orale mediante un incontro diretto riservato fissato entro un termine ragionevole;

CANALE ESTERNO
Come previsto dalla Legge, L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un Canale di Segnalazione "Esterno" a cui il Segnalante può effettuare una Segnalazione se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del Canale
interno di Segnalazione ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- segnalazione esterna tramite portale ANAC https://whistleblowing.anticorruzione.it (se whistleblower ritiene inefficaci o inidonei i canali di segnalazione interna).

Se la segnalazione riguarda o il Responsabile Compliance o uno dei Sig.ri Soci, il whistleblower indirizza l’istanza escludendo il soggetto segnalato.

5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
Il ricevente fornisce un primo riscontro al soggetto segnalante entro 30 giorni. L’analisi delle circostanze rappresentate è esperita nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna per accertare i fatti. L’istruttoria viene terminata in qualsiasi momento se viene provata l’infondatezza della segnalazione.


6. TUTELA E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO SEGNALANTE

Il CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE garantisce la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs 24/2023, il quale dispone che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”. L’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al soggetto segnalante.
Nessuna ritorsione o discriminazione può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede. Il CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE, invero, potrà intraprendere le opportune iniziative di difesa del buon nome avverso il soggetto segnalante nel caso di segnalazioni infondate e false effettuate con dolo, colpa grave, con contenuto diffamatorio o comunque al solo scopo di danneggiare la società.


7. TUTELA DEL SOGGETTO SENGALATO

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il soggetto segnalato. Qualora, a seguito di riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l’attività istruttoria, il soggetto segnalato può essere contattato, vedendosi assicurata la possibilità di fornire proprie controdeduzioni.


8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE cura l’archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo non superiore a cinque anni dalla chiusura della segnalazione. Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del soggetto segnalante o di altri individui, vengono trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla società.


9. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento, nonché in funzione delle operatività e della esperienza maturata.

Allegato 1 - Modulo segnalazioni

Allegato 2 - Flusso di processo

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